Pubblicazione di matrimonio

Ultima modifica 10 maggio 2023

La pubblicazione deve essere richiesta, anche da uno solo degli sposi, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui uno dei due nubendi ha la residenza. In questa sede verrà fatta compilare un'autocertificazione contenente la nascita, la cittadinanza, la residenza e lo stato libero dei nubendi.

La richiesta di pubblicazioni deve contenere le seguenti informazioni per entrambi gli sposi:

  • il nome e il cognome;
  • la data e il luogo di nascita;
  • la cittadinanza;
  • la residenza, la libertà di stato;
  • se esiste qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione tra di essi;
  • se hanno già contratto matrimonio;
  • se sono stati dichiarati interdetti per infermità di mente;
  • se sono stati condanni per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.

Quindi l'Ufficiale dello Stato Civile provvede d'ufficio a richiedere la documentazione necessaria a dimostrare l'inesistenza di impedimenti a contrarre matrimonio tra gli sposi, dopodiché contatta i nubendi per fissare l'appuntamento per eseguire la pubblicazione. I futuri sposi, senza testimoni, si dovranno recare presso l'Ufficio al fine di sottoscrivere il verbale di pubblicazione predisposto e letto in loro presenza.

L'atto di pubblicazione viene quindi esposto all'Albo pretorio informatico per i tempi previsti dalla legge (almeno 8 giorni) nel Comune che ha effettuato la pubblicazione. Se i nubendi risiedono in due Comuni distinti l'atto di pubblicazione viene affisso anche nell'altro Comune su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile.

Documenti

  • documenti d'identità dei nubendi
  • richiesta di pubblicazione da parte del parroco o ministro di culto competente per territorio, in caso di matrimonio concordatario (religioso e culti ammessi nello Stato)
  • per gli stranieri nulla osta rilasciato dalla competente autorità diplomatica straniera presente sul territorio italiano debitamente legalizzato nei casi previsti
  • per i minorenni che abbiano compiuto comunque i 16 anni, Decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori di Bologna.

Altri documenti necessari alle pubblicazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, vengono richiesti direttamente a tali enti da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.

Matrimonio

Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:

  • non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
  • non devono essere interdetti per infermità di mente ;
  • non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
  • la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
  • non possono contrarre matrimonio tra loro:
  • gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
  • i fratelli e le sorelle;
  • lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  • gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
  • gli affini in linea collaterale in secondo grado;
  • l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
  • i figli adottivi della stessa persona;
  • l'adottato e i figli dell'adottante;
  • l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
  • persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro;

devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.

Mariangela Milesi
Servizi demografici (Località Sorbolo)
Tel: 0521669630
Fax: 0521669669
E-mail: m.milesi@comune.sorbolomezzani.pr.it

Marilisa Giordano Messina
Servizi demografici (Località Sorbolo)
Tel: 0521669626
Fax: 0521669669
E-mail: m.giordanomessina@comune.sorbolomezzani.pr.it