Gestione albo giudici popolari

Ultima modifica 2 marzo 2021

Il Giudice Popolare è colui che viene designato, per sorteggio, a partecipare ai dibattimenti delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello.

Il Sindaco, nel mese di aprile di ogni anno dispari, invita con pubblico manifesto, i cittadini residenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, a richiedere l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari, entro il mese di luglio.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

1) i magistrati e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'Ordine Giudiziario
2) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
3) i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni Ordine e Congregazione.

L'Ufficio elettorale, verificati i requisiti provvede in sede di Commissione Comunale, alla compilazione ed all'integrazione degli elenchi dei cittadini idonei alla formazione degli Albi. Gli elenchi completati vengono trasmessi al tribunale il quale, dopo gli adempimenti di competenza, li trasmette al Presidente della corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello per la formazione e l'approvazione definitiva degli Albi stessi.

Gli Albi definitivi sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune.
Contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni nell'Albo è possibile presentare reclamo, in carta libera, alla Cancelleria del Tribunale, entro 15 giorni dalle rispettive affissioni all'Albo Pretorio.

Gli Albi definitivi dei Giudici Popolari sono permanenti.

La cancellazione dall'Albo dei Giudici popolari avviene d'ufficio per:
1) perdita dei requisiti (età, professione, condanne penali)
2) emigrazione
3) su richiesta del diretto interessato

L'ufficio elettorale provvede a registrare ogni variazione riguardante i dati anagrafici dei cittadini iscritti nell'Albo.

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